Con l’entrata in vigore del Decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, pubblicato nella G.U. n. 305 del 24.12.2021, sono state emanate ulteriori disposizioni volte ad un più severo contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, i commi 2 e 3 dell’art. 4 del citato Decreto così recitano:
- “Dalla data di entrata in vigore del presente Decreto fino alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 (31.03.2022), per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione soli da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo di cui al primo periodo (fino al 31.03.2022), è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso”.
- “L’obbligo di cui al comma 2, primo periodo, si applica, dalla data di entrata in vigore del presente Decreto fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da covid-19, anche per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto di cui all’art. 9-quater del Decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87”.
Per quanto sopra, con effetto immediato sarà consentita salire a bordo degli autobus/treni solo ai viaggiatori che indossano, correttamente, dispositivi di protezione delle vie respiratorie tipo FFP2.
Il personale operatore di esercizio e di verifica per i servizi automobilistici e quello dei treni per i servizi ferroviari sono tenuti a far rispettare quanto sopra indicato.